La tassa sui rifiuti ha un termine nuovo: 90 giorni dall’inizio del possesso o della detenzione dei locali, e altrettanti in caso di variazione. Lo prevede il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto ed entrato in vigore il 12 agosto.
Fino all’entrata in vigore del decreto la dichiarazione poteva essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo. Il termine di 90 giorni si applica, tra gli altri casi, all’avvio di un’attività e alla detenzione di un immobile in locazione.
Dal 1° gennaio 2027 cambiano le multe. Per la dichiarazione omessa la sanzione è il 100% del tributo non versato, minimo 50 euro, non più la forbice 100-200%. Per l’infedele è il 40%, sempre con minimo 50 euro. Vale anche per IMU, imposta di soggiorno e contributo di sbarco. Le violazioni 2026 restano sul vecchio regime.
Sull’IMU l’articolo 26 del decreto impone la dichiarazione solo telematica, su modello nazionale, di regola entro il 30 giugno dell’anno successivo. Fino al nuovo modello restano quelli già approvati dal MEF.
Per le utenze non domestiche che avviano rifiuti urbani a riciclo o recupero fuori dal servizio pubblico, la quota variabile si riduce in proporzione. La scelta tra servizio pubblico e mercato dura almeno due anni e va comunicata entro il 30 giugno, con effetto dal 1° gennaio successivo.
Il decreto chiude la delega sul federalismo fiscale regionale. Non azzera la TARI e non fissa le tariffe comunali: quelle restano dei Comuni e di ARERA. Per conoscere l’importo dovuto nel 2026 occorre consultare l’avviso e il regolamento del proprio Comune.
Per occupazioni e variazioni il termine di 90 giorni decorre dalla data dell’evento, non dal 30 giugno dell’anno successivo. Le tariffe 2026 restano quelle deliberate dal singolo Comune e da ARERA, non da questo decreto.
