L’elezione di Camera e Senato segue ancora la legge 3 novembre 2017, n. 165, detta Rosatellum. Il Parlamento sta esaminando un testo diverso, la proposta C.2822-B, chiamata Stabilicum. Quel testo non è legge: il 21 settembre la Camera ha tenuto audizioni, senza voto.
Confondere le due cose porta a errori. Le regole attuali decidono chi siede in Parlamento oggi. La riforma descrive un meccanismo futuro, valido soltanto dopo un via libera identico di Camera e Senato e la promulgazione. Fino ad allora restano i collegi uninominali, le liste bloccate e l’assenza di un premio di maggioranza.
Che cosa decide oggi il Rosatellum
Dopo il taglio dei parlamentari, la Camera ha 400 seggi e il Senato 200, più i senatori a vita. Il Rosatellum è un sistema misto. Circa il 37% dei seggi elettivi si assegna in collegi uninominali: 147 alla Camera e 74 al Senato. In ciascun collegio vince il candidato con più voti, anche senza la maggioranza assoluta.
Circa il 61% dei seggi, 245 alla Camera e 122 al Senato, si ripartisce in modo proporzionale tra liste e coalizioni sopra soglia. Il restante 2% va alla circoscrizione Estero: 8 deputati e 4 senatori. I confini dei collegi sono quelli del decreto legislativo 177/2020, adottato dopo la riduzione dei parlamentari.
Nei collegi plurinominali le liste sono bloccate. L’elettore non indica un nome tra più candidati: l’ordine lo decide il partito. Il voto è unico. Scegliere il candidato uninominale trasferisce il voto alla lista collegata; votare il simbolo sostiene anche il candidato del collegio. Il voto disgiunto non è ammesso.
Soglie e cosa misura il premio che oggi non esiste
Per entrare nel riparto proporzionale una lista deve ottenere almeno il 3% dei voti validi. Una coalizione deve arrivare al 10%. Le soglie si calcolano su base nazionale alla Camera e, con adattamenti, al Senato. Liste coalizzate sotto il 3% possono essere ripescate come «miglior perdente» della coalizione, secondo le regole della legge.
Il Rosatellum non assegna un premio di maggioranza. Una coalizione può comunque ottenere più seggi della sua quota di voti se vince molti collegi uninominali. Alle politiche del 2022 il centrodestra superò il 43% dei voti. Grazie ai collegi arrivò a 237 deputati su 400 e 115 senatori su 200.
Che cosa prevede il testo C.2822-B
La proposta in esame elimina i collegi uninominali, salvo discipline separate per Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e circoscrizione Estero. Il resto dei seggi si assegna in modo proporzionale. Se la stessa lista o coalizione ottiene almeno il 42% dei voti validi in entrambe le Camere, riceve un premio fisso: 70 deputati e 35 senatori.
Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige restano con regole distinte, anche nel testo in esame. I loro voti non entrano nel computo della cifra elettorale nazionale usata per il premio. È un dettaglio tecnico, ma decide se il 42% si calcola su tutto il Paese o su un perimetro più stretto.
Sotto quella soglia, o se Camera e Senato danno esiti diversi, il premio non scatta e i seggi si distribuiscono in proporzione. È previsto un tetto: 220 deputati e 113 senatori, al netto dei seggi esteri e delle circoscrizioni con regole proprie. I seggi eccedenti si sottraggono dalla quota proporzionale di chi ha ricevuto il premio.
Il testo approvato dal Senato il 15 settembre 2026, con 113 sì, 71 no e 2 astenuti, reintroduce fino a tre preferenze sotto un capolista bloccato. Restano le soglie del 3% e del 10%. Le coalizioni devono indicare un candidato premier, il cui nome non compare sulla scheda.
L’articolo 92 della Costituzione lascia al capo dello Stato la nomina del presidente del Consiglio. L’indicazione del premier sulla campagna non crea un vincolo di mandato. Serve a rendere visibile, prima del voto, quale coalizione propone quale nome.
Il premio usa un listino circoscrizionale collegato alla coalizione. Chi entra con quel listino deve figurare anche in un collegio plurinominale. Se viene eletto con il premio, il posto nel collegio può scorrere verso chi ha ricevuto le preferenze.
I partiti già in Parlamento al 31 dicembre 2025 non raccolgono firme. Le formazioni nuove devono presentare 6.000 firme per circoscrizione. Il numero di circoscrizioni richieste sale da un terzo alla metà. In caso di elezioni anticipate le firme si dimezzano.
Perché la riforma non è in vigore
Una legge elettorale ordinaria richiede un testo identico delle due Camere. Il 16 luglio 2026 Montecitorio aveva approvato una versione diversa. Il Senato l’ha modificata, soprattutto sulle preferenze. Per questo il testo è tornato alla Camera come C.2822-B. Senza un via libera conforme, l’iter non si chiude.
Il 21 settembre la I Commissione ha ascoltato costituzionalisti e giuristi. Non c’è stato voto in Aula. Giorgia Meloni ha preannunciato la questione di fiducia, che quel giorno non risultava ancora posta. Fino alla promulgazione, un’eventuale elezione si svolgerebbe con il Rosatellum.
Un annuncio politico, un’audizione o un voto di un solo ramo non cambiano le schede. Per valutare la riforma servono tre controlli: se il testo è identico, se è stato promulgato e da quale consultazione si applicherebbe. Il calendario delle audizioni è nella notizia odierna sulla Commissione.
