Consiglio dell’Unione europea e Parlamento hanno raggiunto il 20 ottobre un accordo provvisorio per semplificare produzione, etichettatura, certificazione e commercio dei prodotti biologici. L’intesa interviene soprattutto sugli oneri per i piccoli operatori e sulla continuità delle importazioni riconosciute come equivalenti.
La soglia di fatturato entro la quale gli Stati possono esentare alcuni piccoli operatori dalla certificazione sale da 20.000 a 40.000 euro. La soglia basata sul volume passa da 5.000 a 10.000 chilogrammi; l’esenzione potrà essere estesa a determinati piccoli venditori online di prodotti biologici preimballati.
L’esenzione non elimina le regole sul metodo biologico né autorizza etichette ingannevoli. Riduce un adempimento per operatori di dimensioni limitate, mentre controlli, tracciabilità e condizioni nazionali restano essenziali per tutelare consumatori e concorrenza tra imprese.
L’accordo proroga inoltre dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2036 il riconoscimento dell’equivalenza per alcuni sistemi di controllo dei Paesi terzi. La misura mira a evitare interruzioni commerciali mentre l’Unione completa il passaggio verso accordi e regimi di conformità aggiornati.
Per agricoltori e negozi italiani non cambia nulla nell’immediato: l’intesa è provvisoria e deve essere confermata formalmente da Consiglio e Parlamento. Dopo l’adozione serviranno la pubblicazione e l’applicazione delle nuove disposizioni, con eventuali scelte nazionali sulle esenzioni.
Il punto pratico sarà capire quali operatori italiani rientreranno nelle soglie e quali documenti dovranno comunque conservare. Fino alle istruzioni definitive continuano ad applicarsi le regole vigenti e le indicazioni degli organismi di controllo autorizzati.
Per le vendite online l’accordo mira a eliminare sproporzioni tra piccoli esercizi fisici e operatori digitali di dimensioni comparabili. L’esenzione prevista resta circoscritta ai casi definiti nel testo e non copre automaticamente piattaforme, trasformatori o importatori.
La proroga delle equivalenze al 2036 dà più tempo a fornitori e organismi di controllo dei Paesi terzi, ma non azzera verifiche e requisiti d’importazione. Etichette e documenti dovranno continuare a dimostrare la conformità applicabile.
