La legge delega per il riordino della polizia locale è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre e entrerà in vigore il 3 novembre 2026. Il testo, numerato 187, non sostituisce immediatamente la legge quadro del 1986: autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi entro dodici mesi.
L’obiettivo è aggiornare e coordinare la disciplina statale, mantenendo le competenze di Regioni ed enti locali. La delega riguarda funzioni, organizzazione, stato giuridico e formazione del personale. Saranno i decreti attuativi a tradurre i criteri parlamentari in regole operative, dopo il confronto istituzionale previsto dalla legge.
Tra i criteri compaiono una definizione più uniforme dei compiti di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e polizia stradale, da esercitare entro le attribuzioni e il territorio dell’ente. Il testo disciplina anche i requisiti per i comandanti, con selezioni pubbliche tecniche, incarichi a tempo determinato e responsabilità verso il vertice dell’ente locale.
La contrattazione collettiva dovrà prevedere sezioni dedicate alla polizia locale, comprese le figure dirigenziali. Nei limiti dei fondi disponibili potranno essere valorizzati trattamento accessorio e progressioni professionali. Le qualifiche di agente, sovrintendente, ispettore e commissario saranno definite nel comparto delle funzioni locali, senza un aumento automatico dello stipendio dal 3 novembre.
La delega apre inoltre a nuove disposizioni assistenziali, assicurative e infortunistiche, con efficacia non anteriore al 2027. I documenti di valutazione dei rischi degli enti dovranno considerare in modo specifico aggressioni, colluttazioni e minacce armate durante controlli, rilievi stradali, trattamenti sanitari obbligatori e interventi di sicurezza urbana.
Per i fatti di servizio connessi all’uso delle armi o di altri mezzi di coazione, il personale potrà ottenere assistenza legale dall’ente o dalla sua avvocatura. La tutela è subordinata all’assenza di conflitti di interesse e alla disponibilità di bilancio; resta previsto il recupero delle spese in caso di responsabilità per fatto doloso.
Un altro capitolo riguarda il collegamento delle sale operative locali con il numero unico 112 e l’accesso al Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno. La legge indica criteri di necessità, selettività e sicurezza informatica. Gli oneri di accesso e trasmissione sono attribuiti agli enti locali secondo le condizioni che saranno definite.
I decreti potranno intervenire anche su armamento, strumenti di autodifesa, addestramento, porto e custodia. La legge cita le armi comuni e quelle a impulsi elettrici, ma non consegna automaticamente nuovi dispositivi a tutti gli operatori. Serviranno regole attuative, valutazioni dell’ente, formazione e rispetto delle competenze territoriali.
Il procedimento prevede una proposta del ministro dell’Interno, il concerto con altri ministeri, l’intesa in Conferenza unificata e il parere del Consiglio di Stato. Gli schemi passeranno poi alle Commissioni parlamentari competenti. Se il Governo non condivide rilievi puntuali, dovrà motivare e ritrasmettere i testi prima dell’emanazione.
Dopo l’ultimo decreto legislativo, il Governo avrà altri dodici mesi per eventuali correzioni. Per cittadini e Comuni, quindi, la data del 3 novembre avvia il conto alla rovescia della riforma ma non modifica da sola procedure, uniformi, dotazioni o accessi alle banche dati. Ogni cambiamento concreto andrà verificato sul decreto che lo introduce.
