La Corte d’Appello di Bologna ha dato ragione a Giuseppe Capoluongo, operaio cablatore licenziato dopo aver rifiutato di volare per trasferte di lavoro negli Stati Uniti. L’azienda è stata condannata a pagare 20 mensilità oltre 52mila euro, secondo quanto riportato dall’ANSA il 29 settembre 2026.
Capoluongo, ex dipendente della Bergami Packaging Solutions di Altedo, aveva detto di non aver mai preso un aereo e di soffrire di aerofobia. Aveva offerto di raggiungere le destinazioni con altri mezzi; l’impresa aveva chiesto passaporto e disponibilità al volo.
In primo grado il Tribunale di Bologna aveva dato torto al lavoratore, ritenendo non adeguatamente documentata l’aviofobia e configurando insubordinazione. L’appello, sostenuto dalla Fiom e dall’avvocato Alberto Piccinini, ha ribaltato l’esito.
Repubblica sintetizza il principio: rifiutarsi di prendere l’aereo per una trasferta, se la paura di volare è nota da anni all’azienda, non basta da solo a giustificare il licenziamento. La Corte ha valutato il contesto del rapporto e le alternative di viaggio.
Il licenziamento risale al 2024. Capoluongo nel frattempo ha trovato un altro impiego; la sentenza d’appello riguarda la legittimità del provvedimento e le conseguenze economiche a carico del datore di lavoro.
Il caso interessa chi lavora con trasferte aeree: non trasforma ogni fobia in diritto assoluto all’esonero, ma stabilisce che un licenziamento basato solo sul rifiuto di volare, con conoscenza pregressa dell’azienda, può essere illegittimo.
Le fonti pubbliche citano la quantificazione (20 mensilità e oltre 52mila euro) e la sede della Corte di Bologna. Il testo integrale della sentenza non è riprodotto qui: i dettagli processuali restano quelli diffusi da ANSA e Repubblica.
Per il lettore italiano il punto è il ribaltamento in appello e il risarcimento: un precedente di lavoro su aerofobia e trasferte, non una regola automatica per ogni settore.
Le fonti non pubblicano il testo integrale della sentenza: restano i fatti diffusi da ANSA e Repubblica sul quantum e sul principio applicato. Eventuali ricorsi ulteriori non risultano annunciati nelle stesse note.
