Il progetto di legge sulle modalità di sequestro di dispositivi informatici e memorie digitali compare nel calendario dei lavori della Camera per il mese di ottobre 2026, tra gli argomenti associati alla settimana che si apre il 19 ottobre.
Il testo, identificato come C. 1822, è già stato approvato dal Senato, ma non ha ancora completato l’iter parlamentare necessario per diventare legge.
La proposta riguarda il codice di procedura penale e il trattamento di smartphone, computer, supporti di memoria, dati e comunicazioni digitali nelle indagini. L’obiettivo legislativo è disciplinare in modo più specifico le acquisizioni, in un contesto in cui la copia di un dispositivo può contenere informazioni molto più ampie rispetto al singolo fatto per il quale si procede.
Il testo discusso interviene su una materia che attraversa esigenze diverse. Da una parte le autorità giudiziarie devono poter conservare prove pertinenti ed evitare che vengano cancellate; dall’altra, l’accesso a messaggi, fotografie, dati di posizione e archivi personali pone problemi di proporzionalità e di tutela della riservatezza. Il provvedimento intende dare una disciplina processuale a questi passaggi.
La documentazione parlamentare richiama l’introduzione del nuovo articolo 254-ter del codice di procedura penale. La nuova disposizione riguarderebbe sequestri di dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati e informazioni, compresa la corrispondenza informatica inviata e ricevuta. Questi sono gli oggetti della proposta, non nuove facoltà già esercitabili in virtù di una legge approvata oggi.
Una regolazione specifica è importante perché non ogni informazione presente nello stesso telefono ha lo stesso rapporto con un’indagine. Un dispositivo contiene spesso accessi a servizi bancari, comunicazioni con terzi e documenti di lavoro. Le regole sulle acquisizioni digitali incidono così anche su persone estranee al procedimento che abbiano comunicato con il proprietario dell’apparecchio.
L’iter della Camera risulta avviato nella Commissione Giustizia, che ha trattato il testo già nel 2025. La scheda parlamentare registra sedute ed emendamenti, a conferma dell’esistenza di un confronto sulle modalità operative. La precedente approvazione del Senato è una fase rilevante, ma non consente di presentare come definitivo un progetto sottoposto ancora all’altro ramo del Parlamento.
Nel dibattito legislativo europeo sono inoltre richiamate garanzie quali necessità, proporzionalità e controlli sull’accesso a dati personali, con distinzioni legate all’urgenza e alla gravità dei reati. Sono principi utili a comprendere il problema, ma le condizioni effettivamente applicabili dipenderanno dal testo finale approvato dal Parlamento italiano e dalle norme in vigore.
La presenza nel calendario non conferma da sola l’avvenuta discussione del singolo punto nella seduta del 19 ottobre. L’ordine del giorno può essere modificato e le priorità parlamentari possono spostare l’esame a giornate successive. Per evitare equivoci è necessario distinguere il programma ufficiale dall’esito di una seduta registrato nei resoconti.
Non è dunque corretto sostenere che, con la sola calendarizzazione, siano cambiate le condizioni per sequestrare un telefono o utilizzare una chat in un processo. Magistrati, avvocati e cittadini devono continuare a riferirsi alla normativa attualmente vigente e alle decisioni giudiziarie applicabili, non a un testo ancora pendente.
Il prossimo sviluppo verificabile sarà un avanzamento formale dell’esame alla Camera, un voto o una nuova formulazione degli articoli. Solo allora sarà possibile misurare con precisione come la riforma inciderà su acquisizione, conservazione e selezione delle prove digitali nel procedimento penale.
