Le imprese della pesca e dell'acquacoltura possono ottenere un contributo a fondo perduto per il carburante acquistato dal 1° giugno al 15 ottobre 2026. Il decreto-legge 193, in vigore dal 24 ottobre, fissa l'aiuto fino al 10% della spesa sostenuta e una dotazione massima nazionale di 10 milioni di euro.
I beneficiari devono possedere i requisiti previsti dalla disciplina richiamata dal decreto di marzo sui prezzi petroliferi. La percentuale indicata è un massimo, non una garanzia di rimborso integrale per ogni domanda. L'importo effettivo dipenderà dalle spese riconosciute, dalle condizioni sugli aiuti di Stato e dalle risorse disponibili.
La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'Agricoltura deve pubblicare entro cinque giorni le modalità e i termini per trasmettere la documentazione. Fino a quel momento non esiste una procedura completa ricavabile dal solo articolo di legge e vanno evitati moduli o richieste provenienti da canali non ufficiali.
Una volta definita e chiusa la trasmissione, il pagamento diretto deve avvenire entro i successivi trenta giorni mediante accredito sul conto bancario o postale comunicato dal beneficiario. Il decreto non indica un giorno unico per tutti: istruttoria e verifica dei documenti possono determinare tempi diversi tra le singole posizioni.
Le imprese dovrebbero separare le fatture comprese tra il 1° giugno e il 15 ottobre, verificando quantità, data, fornitore e prova del pagamento. Il sostegno mira ai maggiori costi del carburante e non copre indistintamente altre spese di gestione, manutenzione, ormeggio o alimentazione degli impianti di acquacoltura.
Il contributo non forma reddito imponibile e non incide sulla base IRAP. Resta comunque un aiuto pubblico da registrare e valutare insieme agli altri sostegni ricevuti. Le regole di cumulo e i massimali europei possono ridurre l'importo riconoscibile a un'impresa già vicina al limite previsto dal regime applicabile.
La misura interessa sia pesca sia acquacoltura, ma la documentazione può essere diversa in base all'attività e all'uso del carburante. Le istruzioni ministeriali dovranno precisare codici, registri e attestazioni. È utile controllare che i dati del beneficiario e il conto indicato siano aggiornati prima dell'invio.
Per una domanda verificabile, fattura e prova di pagamento dovrebbero potersi collegare all'attività e al periodo agevolato. Nel caso della pesca possono assumere rilievo i dati dell'unità, mentre per l'acquacoltura occorre ricostruire l'impiego nelle operazioni ammesse. Se un documento comprende consumi diversi, sarà necessario seguire il criterio di ripartizione indicato dal Ministero, senza effettuare stime autonome non supportate.
Anche eventuali deleghe all'invio dovranno essere conservate con la ricevuta telematica.
Il decreto sarà esaminato dal Parlamento per la conversione entro sessanta giorni. Nel frattempo l'aiuto è in vigore e il Ministero deve attivare la procedura. Per non perdere scadenze, le imprese devono seguire la Direzione pesca e le Capitanerie competenti, conservando ogni ricevuta della domanda e dell'eventuale integrazione richiesta.
