La Corte di Cassazione ha precisato che, nei mutui insoluti, il privilegio ipotecario sugli interessi corrispettivi vale solo entro il limite delle tre annualità previste dalla legge. Lo ha scritto il Sole 24 Ore NT+ Fisco commentando l’ordinanza n. 26010 del 30 settembre 2026.
In concreto, gli interessi compresi nelle rate scadute e rimaste insolute prima della risoluzione del contratto godono della prelazione ipotecaria (articolo 2855 del Codice civile) soltanto per le due annualità precedenti e per quella in corso alla data della dichiarazione di fallimento. Per gli interessi anteriori il credito è chirografario.
Il principio vale anche quando gli interessi sono incorporati nelle rate del piano di ammortamento: la struttura del mutuo non può superare il limite temporale inderogabile fissato dal codice e dalla legge fallimentare. Il creditore fondiario che insinua al passivo deve distinguere capitale e interessi.
La decisione riduce lo spazio di prelazione delle banche e tutela i creditori minori nelle procedure concorsuali, evitando che interessi accumulati su lunghi periodi erodano le masse disponibili.
