Per la prima volta in Lombardia il servizio sanitario regionale ha organizzato interamente una procedura di suicidio medicalmente assistito. Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, è morto il 25 agosto dopo un percorso durato 290 giorni dalla richiesta iniziale. L’assistenza pubblica ha compreso personale sanitario disponibile, farmaco, strumentazione, modalità compatibile con le condizioni del paziente e individuazione del luogo. La notizia è stata diffusa dall’Associazione Luca Coscioni e confermata dalla Regione.
Non era il primo caso di suicidio assistito in Lombardia, ma è il primo in cui il sistema sanitario ha curato anche la fase concreta, invece di limitarsi alla verifica dei requisiti. Questa distinzione è il centro della vicenda. Accertare che una persona rientri nelle condizioni stabilite dalla Corte costituzionale non risolve automaticamente chi debba predisporre ciò che serve, con quali tempi e quali responsabilità. L’esperienza di Zuccarella mostra quanto la distanza tra riconoscimento e attuazione possa diventare decisiva quando una malattia progredisce.
L’uomo aveva presentato la domanda all’Asst Ovest Milanese l’8 novembre 2025. Nel maggio 2026 una commissione medica multidisciplinare aveva accertato a maggioranza la presenza dei quattro requisiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale e aveva individuato modalità, dosaggi e meccanismo di autosomministrazione. Nel frattempo era stato depositato un ricorso d’urgenza perché il percorso venisse concluso in tempi compatibili con le condizioni del paziente, che riusciva ormai a muovere soltanto una mano.
Una cosa utile da sapere è la differenza tra suicidio medicalmente assistito ed eutanasia. Nel primo caso è la persona interessata, capace di decidere liberamente e consapevolmente, ad autosomministrarsi il farmaco predisposto secondo la procedura verificata. Nell’eutanasia è invece un medico a somministrare direttamente la sostanza. Il quadro italiano aperto dalla sentenza 242 del 2019 riguarda una circoscritta area di non punibilità dell’aiuto al suicidio in presenza di condizioni precise; non ha legalizzato in generale l’eutanasia.
La Corte costituzionale ha indicato quattro condizioni sostanziali: una patologia irreversibile; sofferenze fisiche o psicologiche considerate intollerabili dalla persona; dipendenza da trattamenti di sostegno vitale; capacità di prendere decisioni libere e consapevoli. La verifica deve avvenire all’interno di una procedura medicalizzata e con il coinvolgimento del servizio sanitario e del comitato etico competente. Le cure palliative devono essere state offerte concretamente. Questi requisiti non sono una formalità e non possono essere dedotti da una diagnosi presa isolatamente.
La sentenza non ha creato un obbligo individuale per ogni medico di partecipare. La stessa Corte ha precisato che l’esclusione della punibilità non impone al sanitario di prestare l’aiuto. Proprio per questo l’organizzazione pubblica diventa complessa: deve rispettare la volontà del paziente, garantire controlli e sicurezza e trovare personale disponibile, senza trasformare il percorso in un ostacolo indefinito. La soluzione adottata in Lombardia rappresenta un precedente amministrativo, ma non sostituisce una legge nazionale organica.
Il tempo è l’aspetto più contestato. L’Associazione Luca Coscioni ha definito eccessivi i 290 giorni di attesa e ha chiesto una disciplina regionale capace di fissare passaggi e scadenze. La Regione Lombardia ha risposto di avere agito nel rispetto delle indicazioni regionali e dei principi della Corte, spiegando di non avere comunicato il caso per proteggere la volontà e la riservatezza del paziente. L’assessore al Welfare Guido Bertolaso ha criticato la trasformazione di una vicenda intima in una battaglia mediatica.
Le due posizioni mostrano un conflitto reale tra privacy e trasparenza. La riservatezza della persona deve restare prioritaria, soprattutto in una decisione così personale. Allo stesso tempo, senza informazioni aggregate su tempi, esiti e passaggi, è difficile valutare se il sistema funzioni allo stesso modo per tutti. Una pubblica amministrazione può proteggere l’identità e, insieme, rendere conto delle procedure attraverso dati anonimi, criteri accessibili e informazioni chiare per chi presenta una richiesta.
Il caso non significa che chiunque abbia una malattia grave possa ottenere automaticamente la procedura. Ogni situazione richiede una valutazione individuale, e la presenza dei requisiti può essere controversa. La giurisprudenza ha continuato a precisare il significato di “trattamento di sostegno vitale”, ma il Parlamento non ha ancora costruito una disciplina completa che uniformi tempi, responsabilità, ricorsi e rapporto tra regioni. Il risultato è un sistema in cui le decisioni giudiziarie tracciano il perimetro mentre le strutture sanitarie devono tradurlo in pratica.
Per le famiglie e i pazienti è importante non confondere l’informazione giornalistica con un percorso medico o legale personalizzato. Le richieste riguardano condizioni cliniche, consenso, alternative terapeutiche, cure palliative e controlli etici. Devono essere affrontate con professionisti e servizi competenti, non con procedure improvvisate. Il valore pubblico della notizia sta nel chiarire i principi e le responsabilità, non nel descrivere dettagli operativi che potrebbero essere pericolosi o irrispettosi.
La morte di Domenico Zuccarella apre dunque un precedente concreto: in Lombardia il servizio sanitario ha dimostrato di poter assumere la gestione dell’intera fase attuativa. Resta aperta la domanda sui 290 giorni necessari per arrivarci e sulla capacità di offrire un percorso prevedibile senza comprimere né i controlli né la dignità della persona. Il prossimo passo non è soltanto politico; è organizzativo: rendere le regole comprensibili, i tempi verificabili e le tutele uguali indipendentemente dal luogo in cui si vive.
