Il decreto-legge 193 del 2026 introduce la Lettera di Vettura elettronica nazionale, indicata con l'acronimo LVe, per il trasporto di merci su strada in Italia. Le informazioni rilevanti per responsabilità civile e regolarità del viaggio dovranno essere condivise tra gli operatori della filiera e rese disponibili in formato digitale agli organi di controllo.
La LVe può comprendere le informazioni che il mittente deve fornire al vettore secondo il codice civile, gli elementi della lettera di vettura internazionale CMR, la documentazione del trasporto combinato e quella richiesta per le merci pericolose. Il contenuto effettivo dipende quindi dal tipo di operazione e dalle regole applicabili.
I dati saranno acquisiti, conservati e condivisi attraverso piattaforme conformi al regolamento europeo eFTI o sistemi digitali interoperabili. L'obiettivo è collegare in modo univoco documenti commerciali e logistici alla singola spedizione, riducendo duplicazioni e consentendo verifiche più rapide da parte delle autorità competenti.
Dal 9 luglio 2027 gli organi di controllo indicati dal codice della strada dovranno accettare le informazioni presentate digitalmente attraverso le piattaforme previste. La data non impone da sola l'adozione immediata di un unico software alle imprese: le modalità tecniche devono essere definite dagli atti attuativi annunciati dal decreto.
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia, deve adottare uno o più decreti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore. Dovranno stabilire specifiche tecniche, interoperabilità, tempi di conservazione e accesso ai dati da parte delle autorità, passaggi essenziali per rendere il sistema operativo.
Per vettori, committenti, spedizionieri e destinatari la transizione richiederà una verifica dei gestionali e dei flussi documentali. I sistemi dovranno scambiare dati con le piattaforme riconosciute e mantenere tracciabilità e integrità. La sola scansione di un documento cartaceo potrebbe non soddisfare le specifiche che saranno pubblicate.
Il nuovo strumento non elimina gli obblighi sostanziali già previsti per sicurezza, responsabilità e merci pericolose. Cambia il formato e il circuito di condivisione, mentre l'esattezza delle informazioni resta a carico dei soggetti della filiera secondo i rispettivi ruoli. Errori o dati mancanti continueranno ad avere conseguenze nei controlli e nei rapporti contrattuali.
Un censimento interno può partire dai campi già scambiati: mittente, vettore, destinatario, natura e quantità della merce, targa, tempi di presa in carico e consegna. Occorre poi mappare chi corregge i dati e per quanto tempo vengono conservati.
Le imprese che lavorano con sub-vettori dovranno chiarire anche responsabilità e accessi, perché l'interoperabilità tecnica non risolve da sola gli errori nella catena informativa.
Le imprese hanno alcuni mesi per prepararsi, ma le decisioni tecnologiche più precise possono essere prese solo dopo i decreti attuativi. Nell'attesa è utile censire documenti, software e fornitori coinvolti. Anche il decreto 193 deve essere convertito entro sessanta giorni, perciò il quadro definitivo andrà controllato dopo l'esame parlamentare.
