Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato la versione aggiornata del vademecum «Privacy e recupero crediti». La guida orienta imprese di recupero, banche, finanziarie e utility al rispetto della dignità del debitore.
Il trattamento per recupero crediti può fondarsi sul legittimo interesse del creditore anche senza consenso. L’Autorità non decide contenziosi sull’esistenza o l’importo del credito: restano competenza di giudice, Antitrust o Arera a seconda del caso.
Sono illecite le visite a domicilio o sul lavoro che espongano la condizione di debitore, le telefonate preregistrate senza operatore ascoltabili da terzi, l’affissione di avvisi di mora e la posta con scritte esterne tipo «recupero crediti».
La newsletter del 30 settembre 2026 del Garante ribadisce lo stop a prassi invasive come sms o telefonate preregistrate e il bilanciamento tra recupero e riservatezza previsto dal GDPR.
Il creditore deve comunicare al recuperatore solo i dati necessari al contatto e all’importo. Non vanno trasmessi dati superflui di terzi o garanti se non indispensabili.
Il pezzo riassume il vademecum ufficiale; non sostituisce consulenza legale sul singolo caso di debito o contestazione.
