Il Garante per la protezione dei dati personali ha ordinato il blocco immediato di immagini e informazioni che permettono di riconoscere l’undicenne diventato uno dei volti dei recenti disordini di Milano.
La misura non impone di cancellare il racconto dei fatti: vieta invece di continuare a diffondere, anche lasciandoli disponibili online, i dati personali e le immagini capaci di identificare i minori coinvolti.
Il provvedimento urgente riguarda Rai-Radiotelevisione Italiana per Rai News, R.T.I. per Le Iene e quattro testate online: Open, Il Giornale d’Italia, l’edizione milanese del Corriere della Sera e Milano Post.
Secondo la ricostruzione dell’Autorità, nei servizi e negli articoli erano comparsi, con modalità differenti, il volto del bambino, la sua età, il quartiere di residenza, la scuola o la classe frequentata e informazioni sulla situazione personale e scolastica. Presi insieme, questi elementi rendevano il minore riconoscibile anche quando il viso era parzialmente oscurato.
È proprio questo il punto più importante della decisione. Anonimizzare un minore non significa soltanto applicare una sfocatura agli occhi. Se il testo offre abbastanza dettagli per ricondurre la storia a una persona precisa, la protezione può risultare inefficace. Nel caso milanese, il Garante ha rilevato anche la diffusione in chiaro dell’immagine di un sedicenne coinvolto negli stessi fatti.
L’Autorità non nega l’interesse pubblico degli scontri, dei saccheggi o dei danneggiamenti. Sostiene però che la cronaca poteva essere completa senza trasformare la figura dell’undicenne in un emblema dei disordini. L’esposizione di un bambino in un contesto fortemente negativo, osserva il provvedimento, può produrre stigma, conseguenze nell’ambiente scolastico e danni allo sviluppo della personalità.
Il rischio cresce quando al volto vengono associati giudizi sulla fragilità o informazioni su percorsi educativi personalizzati.
La base della decisione comprende il Regolamento europeo sulla protezione dei dati, il Codice privacy, le regole deontologiche dei giornalisti e i principi della Carta di Treviso. Queste norme chiedono al giornalista di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore.
Il fatto che un bambino abbia avuto un ruolo attivo in un episodio di cronaca non elimina automaticamente la tutela rafforzata prevista per la sua età.
Il blocco è una limitazione provvisoria adottata dal presidente del Garante per ragioni di urgenza, in attesa della conclusione dell’istruttoria. I destinatari devono comunicare entro tre giorni quali misure hanno adottato. Poiché l’atto è stato emanato senza la convocazione preventiva del Collegio, dovrà essere sottoposto alla ratifica nella prima riunione utile secondo le regole interne dell’Autorità.
L’avvertimento ha però una portata più ampia dei sei destinatari. Il Garante ricorda a chiunque che un’ulteriore diffusione di quei contenuti può configurare una violazione. Ciò riguarda anche ripubblicazioni, estratti video e rilanci social che mantengano il minore identificabile. La viralità, quindi, non trasforma un dato illecito in un dato liberamente utilizzabile.
La lezione per l’informazione è concreta: si può documentare la gravità di una protesta senza conservare per sempre in rete il volto e la biografia di un bambino. L’interesse pubblico riguarda i fatti, le responsabilità degli adulti e la risposta delle istituzioni; non richiede necessariamente l’identificazione del soggetto più vulnerabile della storia.
