Il Senato riprende dal 27 ottobre l'esame congiunto dei disegni di legge costituzionale sui diritti delle persone con disabilità, assumendo come riferimento il testo proposto dalla Commissione Affari costituzionali per il n. 1299. La versione arrivata in Aula interviene sull'articolo 38 della Costituzione.
È una proposta di revisione costituzionale: non modifica, il 26 ottobre, pensioni, assegni, servizi sociali o criteri per il riconoscimento dell'invalidità.
Il testo della Commissione premette al primo comma dell'articolo 38 una nuova disposizione: la Repubblica riconosce e garantisce il diritto delle persone con disabilità all'autonomia, all'inserimento sociale e professionale e alla partecipazione alla vita della comunità. Sostituisce inoltre, nel terzo comma, l'espressione storica «i minorati» con «le persone con disabilità».
L'intervento aggiorna il linguaggio e propone un principio più ampio rispetto alla sola assistenza.
La formulazione è diversa dal testo originario del disegno di legge 1299, che proponeva anche un'aggiunta all'articolo 3. Durante l'esame sono stati abbinati i disegni di legge 1576, 1620 e 1629 e la Commissione ha costruito una sintesi concentrata sull'articolo 38.
Questo passaggio è importante: il titolo generale dell'atto e le prime versioni non bastano per descrivere ciò che l'Aula voterà.
Per le persone con disabilità il riconoscimento costituzionale potrebbe rafforzare l'orientamento delle future leggi verso progetto di vita, accessibilità, lavoro e partecipazione. Non crea tuttavia automaticamente una prestazione individuale né quantifica risorse. Per trasformare il principio in servizi servono leggi ordinarie, livelli organizzativi, personale e finanziamenti di Stato, Regioni e Comuni, oltre a decisioni amministrative concretamente accessibili.
Autonomia non significa abbandono della persona o della famiglia. Nel linguaggio delle politiche sulla disabilità indica la possibilità di scegliere e costruire la propria vita con sostegni adeguati, anche quando l'assistenza è intensa. L'inserimento sociale e professionale richiama scuola, formazione, lavoro, abitazione, mobilità e accesso agli spazi pubblici. La partecipazione alla comunità estende lo sguardo oltre il solo collocamento lavorativo.
La revisione deve seguire l'articolo 138 della Costituzione. Camera e Senato devono approvare lo stesso testo due volte, con almeno tre mesi tra le deliberazioni. Nella seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti; se non si raggiungono i due terzi in entrambe le Camere, può essere richiesto un referendum confermativo.
Il voto del 27 ottobre sarebbe quindi soltanto una tappa iniziale del percorso.
Eventuali emendamenti dell'Aula cambierebbero il testo da trasmettere alla Camera e potrebbero riaprire il confronto sull'articolo 3. Per questo è prematuro presentare come definitiva la formula della Commissione. Saranno rilevanti anche i pareri sulle conseguenze sistematiche: l'articolo 38 già disciplina mantenimento e assistenza sociale, educazione e avviamento professionale, mentre l'articolo 3 contiene il principio generale di uguaglianza.
Per cittadini e associazioni non cambia nulla nell'accesso immediato a certificazioni, indennità, collocamento mirato o servizi territoriali. Restano valide le norme vigenti e la riforma della disabilità già in attuazione.
La novità politica è che il Parlamento valuta di iscrivere nella Carta un diritto espresso all'autonomia e alla partecipazione, offrendo un parametro più forte per le scelte future e per l'interpretazione delle leggi.
Il monitoraggio corretto richiede di seguire tre elementi: testo approvato dal Senato, eventuali modifiche alla Camera e maggioranze nelle seconde deliberazioni. Solo al termine dell'iter, ed eventualmente del referendum, la revisione potrebbe entrare in vigore. Fino ad allora si tratta di una proposta costituzionale avanzata ma non efficace, con conseguenze potenziali importanti e nessuna prestazione nuova già esigibile.
