Dal 23 ottobre è in vigore il decreto-legge 190 del 2026, che introduce nel codice penale il reato di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. La norma si applica quando un gruppo di almeno cinque persone utilizza illegittimamente oggetti offensivi o materiali da lancio, crea un pericolo concreto per le persone e provoca anche danni alle cose.
La pena base prevista dal nuovo articolo 420-bis è la reclusione da due a cinque anni, accompagnata da una multa compresa fra 10.000 e 20.000 euro. Non basta quindi la semplice presenza a un corteo: il testo richiede condotte specifiche, un pericolo concreto per l'incolumità e un danno materiale, elementi che dovranno essere accertati nel procedimento penale.
Tra gli oggetti elencati figurano bastoni, mazze, strumenti contundenti, razzi, fuochi artificiali, petardi e dispositivi capaci di nebulizzare sostanze urticanti. L'elenco non esaurisce ogni possibile mezzo, perché la disposizione comprende anche altri oggetti idonei a offendere. Il contesto deve essere una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Le sanzioni aumentano da un terzo alla metà quando i partecipanti agiscono travisati o in modo da rendere difficile l'identificazione. Lo stesso aggravamento è previsto se oggetti o materiali vengono diretti contro infrastrutture energetiche, trasporti, telecomunicazioni, altri servizi pubblici o beni destinati a funzioni pubbliche e utilità collettive.
Per chi organizza o promuove la formazione del gruppo, oppure incita alla condotta descritta, la pena indicata sale da quattro a dodici anni. Il decreto interviene anche sui reati di devastazione, saccheggio e attentato a impianti di pubblica utilità, introducendo aumenti di pena quando i fatti avvengono durante manifestazioni.
Il codice di procedura penale viene coordinato con le nuove fattispecie, estendendo la possibilità di arresto in flagranza differita ai reati richiamati dal decreto. Questa forma di arresto consente di utilizzare documentazione video o fotografica per individuare l'autore entro i limiti temporali stabiliti dalla legge, ma non elimina il controllo giudiziario sulla convalida.
Il provvedimento è un decreto-legge: produce effetti immediati dalla data di entrata in vigore, ma deve essere convertito dal Parlamento entro sessanta giorni. Camera e Senato possono modificarne il contenuto durante l'esame. In mancanza di conversione, il decreto perde efficacia sin dall'inizio, salvo la disciplina degli effetti già prodotti stabilita dalle Camere.
Nelle prossime settimane sarà quindi decisivo seguire il disegno di legge di conversione e gli eventuali emendamenti. La formulazione finale potrà precisare definizioni, aggravanti e rapporti con altri reati. Per ricostruire correttamente un episodio non basta il titolo della norma: vanno distinti partecipazione, organizzazione, istigazione e singole condotte attribuite a ciascuna persona, sulla base degli elementi raccolti dagli inquirenti.
Per cittadini e organizzatori, la conseguenza concreta è una cornice penale più severa per condotte violente collettive. Il diritto di manifestare pacificamente non viene trasformato in reato. La distinzione resta affidata ai comportamenti accertati, al requisito del gruppo organizzato e alla presenza contemporanea di pericolo per le persone e danni alle cose.
