L’INPS ha definito le modalità per riscattare ai fini pensionistici il congedo previsto dalla legge 106 del 2025 per i lavoratori colpiti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare. La circolare 108 del 22 ottobre, resa nota il giorno successivo, trasforma una facoltà prevista dalla legge in una procedura concreta per chi deve assentarsi a lungo dal lavoro.
Il congedo può durare fino a 24 mesi, essere utilizzato in modo continuativo oppure frazionato e riguarda dipendenti pubblici e privati con un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. Durante l’assenza il posto viene conservato, ma non spettano retribuzione né contribuzione ordinaria e il lavoratore non può svolgere un’altra attività lavorativa.
La misura interviene dopo l’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata disponibili. Non va confusa con il congedo straordinario retribuito per l’assistenza a familiari con disabilità grave né con la malattia ordinaria. Il suo scopo è proteggere il rapporto di lavoro quando le cure richiedono un’assenza più lunga, senza però trasferire automaticamente il costo al datore.
Il punto previdenziale è decisivo: il periodo non vale da solo per l’anzianità di servizio o per la pensione. La legge consente però di riscattarlo, versando un onere calcolato secondo le regole della prosecuzione volontaria. In pratica il lavoratore può trasformare mesi inizialmente scoperti in contribuzione utile, dopo che l’INPS ha verificato requisiti e documentazione.
La convenienza non è uguale per tutti. Il costo dipende dalla posizione assicurativa e dalla retribuzione o dal reddito di riferimento; l’effetto può riguardare sia il raggiungimento dei requisiti sia l’importo futuro dell’assegno. Prima di pagare è utile chiedere il conteggio ufficiale e confrontarlo con estratto contributivo, data pensionabile stimata e altre eventuali possibilità di copertura.
La domanda deve identificare con precisione i periodi da riscattare e allegare la documentazione richiesta sulla patologia e sull’invalidità, nel rispetto delle regole sulla riservatezza sanitaria. Non basta quindi dimostrare l’assenza dal lavoro: occorre che il congedo sia quello disciplinato dalla legge 106 e che le giornate non risultino già coperte da contribuzione obbligatoria, figurativa o da altro riscatto.
Il pagamento segue le istruzioni comunicate dall’Istituto nel provvedimento di accoglimento. Come accade per altri riscatti, prima di accettare è prudente verificare importo, scadenze e conseguenze di un eventuale mancato versamento. Copia della domanda, certificazioni, autorizzazione del datore e ricevute vanno conservate insieme, perché descrivono la continuità tra assenza e copertura previdenziale.
Per chi è ancora in cura la priorità resta ottenere correttamente il congedo e proteggere il rapporto di lavoro. Il riscatto può essere valutato in un secondo momento, sulla base della sostenibilità economica e della storia contributiva. Patronato o consulente previdenziale possono aiutare, ma la quantificazione che fa fede è quella rilasciata dall’INPS sulla singola posizione.
La novità utile, dunque, non è un’indennità aggiuntiva: il congedo continua a essere non retribuito. È la possibilità di evitare che fino a due anni di assenza necessari per una grave malattia restino definitivamente vuoti nella carriera assicurativa. Prima della scelta conviene controllare che ogni mese sia registrato correttamente e chiedere una simulazione pensionistica aggiornata.
