Il decreto legislativo n. 186 del 25 settembre 2026 entrerà in vigore il 31 ottobre. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre, attua la direttiva europea 2024/1260 sul reperimento, congelamento, confisca e gestione dei beni collegati ad attività criminali. Il testo conta sedici articoli e modifica più settori dell’ordinamento.
La riforma interviene anzitutto sul codice penale. Estende i casi nei quali il giudice può disporre la confisca allargata e richiede di valutare la relazione temporale tra l’acquisto dei beni e l’attività delittuosa. L’elenco comprende reati gravi e fattispecie economiche, informatiche, ambientali, di terrorismo e criminalità organizzata.
Viene introdotta la confisca per equivalente dei beni strumentali in casi particolari. Quando non è possibile colpire direttamente il bene usato o destinato al reato, il giudice può agire su altre utilità disponibili al condannato per un valore corrispondente. La misura presuppone una condanna o l’applicazione della pena su richiesta nei casi indicati dalla norma.
Il decreto disciplina anche i trasferimenti a terzi. Un bene passato a una persona estranea al reato può essere confiscato soltanto quando sia accertato che il terzo conosceva lo scopo di sottrarlo alla misura patrimoniale. Non si tratta quindi di una perdita automatica per qualunque acquirente: conoscenza, procedimento e decisione giudiziaria restano elementi centrali.
Le modifiche processuali mirano a rendere più efficace l’individuazione e l’esecuzione delle misure. Il pubblico ministero può procedere sui beni individuati successivamente e il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo riceve funzioni di coordinamento anche in questa materia. Il provvedimento raccorda inoltre codice penale, procedura penale e legislazione antimafia.
Un capitolo specifico riguarda la vendita prima della sentenza definitiva quando i beni sequestrati rischiano di perdere valore o comportano costi sproporzionati. La decisione non elimina le tutele delle parti e deve rispettare le condizioni fissate dal giudice. L’obiettivo è evitare che il patrimonio si deteriori mentre il procedimento prosegue.
Le cripto-attività entrano espressamente nella disciplina. Il decreto prevede procedure per la custodia e la vendita, rinviando a modalità tecniche definite dalle autorità competenti. La tracciabilità digitale non trasforma ogni portafoglio in un bene confiscabile: serve sempre un collegamento giuridicamente accertato con il procedimento e con i presupposti della misura.
Per le persone estranee al reato restano strumenti di opposizione e tutela. La direttiva europea richiede rimedi effettivi e il decreto li inserisce nelle procedure nazionali. La confisca è una misura patrimoniale, non una scorciatoia che sostituisce il processo, la prova del collegamento con il reato o il controllo dell’autorità giudiziaria.
Le norme transitorie distinguono i procedimenti ai quali si applicano le nuove disposizioni. Per professionisti, imprese e intermediari sarà importante verificare il singolo caso, la data degli atti e la natura del bene. Le sintesi generali non sostituiscono il testo ufficiale né la valutazione legale quando è in corso un sequestro.
Dal 31 ottobre cambierà dunque il quadro operativo per recuperare proventi e strumenti del crimine, comprese utilità digitali. L’effetto concreto dipenderà dalle indagini, dalle decisioni dei giudici e dai successivi atti tecnici. Il decreto non introduce una confisca amministrativa generalizzata né autorizza controlli patrimoniali indiscriminati sui cittadini.
