Dal 24 ottobre è in vigore il decreto-legge 193 del 2026, che rafforza il credito d'imposta sul gasolio per le imprese di autotrasporto. Il provvedimento aggiunge 66,4 milioni di euro alla misura riferita agli acquisti da marzo ad agosto e stanzia altri 60 milioni per le spese sostenute dal 1° settembre al 5 ottobre.
La separazione delle due finestre è importante. Il primo intervento aumenta la dotazione di un credito già previsto dal decreto di marzo; il secondo riconosce lo stesso sostegno per un periodo ulteriore, ma entro un tetto autonomo di 60 milioni. Le imprese devono quindi distinguere correttamente fatture e consumi in base alle date.
Il credito relativo alla finestra settembre-5 ottobre potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione e comunque entro il 31 dicembre 2027. Il testo lega il limite temporale ai tempi necessari per l'istruttoria delle domande. Non si tratta quindi di un bonifico automatico né di uno sconto applicato direttamente al distributore.
Per conoscere modalità, documenti e calendario operativo occorre attendere o consultare gli atti applicativi e le comunicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Agenzia delle Entrate. Il decreto definisce risorse e periodi ammissibili, ma non sostituisce le istruzioni tecniche necessarie per presentare e utilizzare il credito.
La misura è destinata al settore dell'autotrasporto secondo i requisiti della normativa richiamata. Non ogni veicolo o acquisto di carburante rientra automaticamente nell'agevolazione. Impresa, attività esercitata, tipologia di gasolio e documentazione devono rispettare le condizioni stabilite dalla disciplina di base e dagli atti attuativi.
Il provvedimento rinvia inoltre dal 1° ottobre 2026 al 1° gennaio 2027 l'applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore previsto da una precedente norma. Il differimento evita l'avvio nel trimestre finale dell'anno, ma non cancella la misura: salvo ulteriori interventi, la nuova decorrenza resta fissata a gennaio.
Le aziende interessate dovrebbero conservare fatture, prove di pagamento e registrazioni dei rifornimenti, separando marzo-agosto dalla finestra successiva. Una rendicontazione ordinata riduce il rischio di errori quando aprirà la procedura e consente di verificare che lo stesso costo non venga imputato due volte a misure differenti.
La dotazione complessiva non coincide con la somma spettante a ogni impresa. Se le richieste ammissibili superano le risorse, gli atti applicativi possono prevedere riduzioni proporzionali o altri criteri coerenti con la norma.
Prima di contabilizzare il beneficio come certo, è prudente attendere l'esito dell'istruttoria e verificare il credito effettivamente riconosciuto nel cassetto fiscale o nella comunicazione ufficiale prevista dalla procedura.
Il decreto deve essere convertito entro sessanta giorni e può cambiare in Parlamento. Fino ad allora le disposizioni sono efficaci, ma la piena fruizione dipende dalle procedure operative. Per valutazioni fiscali individuali occorre fare riferimento al testo, ai provvedimenti attuativi e alla documentazione dell'impresa, non soltanto allo stanziamento complessivo annunciato.
