Il Senato ha in calendario dal 27 ottobre il disegno di legge n. 1919 sulla pubblicità delle decisioni favorevoli a persone coinvolte in procedimenti penali. Il testo, già approvato dalla Camera, riguarda sentenze di assoluzione o proscioglimento, sentenze di non luogo a procedere e provvedimenti di archiviazione.
L'obiettivo dichiarato è correggere lo squilibrio tra l'ampia risonanza che può accompagnare l'avvio di un'indagine e la minore visibilità riservata alla sua conclusione favorevole.
La proposta inserisce una disciplina nel Codice in materia di protezione dei dati personali. La persona interessata potrebbe chiedere al direttore o al responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva oppure online che aveva dato notizia del procedimento di pubblicare anche l'esito. La notizia favorevole dovrebbe ricevere un rilievo adeguato rispetto a quello attribuito al procedimento originario.
Non si tratta di cancellare l'articolo precedente né di riscrivere la cronaca giudiziaria.
La richiesta presuppone un provvedimento individuato dalla legge e non una semplice dichiarazione dell'interessato. In caso di mancato adempimento, la persona potrebbe rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che avrebbe il potere di ordinare la pubblicazione. Il meccanismo distingue quindi la domanda rivolta alla testata dal successivo intervento dell'autorità.
Le condizioni precise andranno lette nel testo definitivamente approvato e pubblicato.
Per giornali, emittenti e siti d'informazione la conseguenza concreta sarebbe organizzativa ed editoriale: conservare il collegamento tra la notizia iniziale e l'esito del procedimento, verificare l'autenticità dell'atto ricevuto e decidere collocazione e visibilità coerenti con la norma.
La proposta non autorizza la pubblicazione indiscriminata di dati sensibili e non elimina le regole su essenzialità dell'informazione, pertinenza, correttezza e tutela delle persone estranee ai fatti.
Per l'assolto o il prosciolto il nuovo strumento sarebbe diverso sia dal diritto di rettifica sia dal diritto all'oblio. La rettifica contesta inesattezze; qui la notizia originaria può essere stata corretta quando pubblicata, ma il procedimento si è poi chiuso favorevolmente. Il diritto all'oblio riguarda invece, in determinate condizioni, la permanenza o la reperibilità di informazioni nel tempo.
Il disegno di legge punta anzitutto a rendere conoscibile l'esito sopravvenuto.
Restano temi delicati per la libertà di stampa. Il criterio del rilievo adeguato dovrà essere applicato senza trasformare l'autorità amministrativa in un direttore editoriale e senza confondere un'archiviazione con un'assoluzione irrevocabile: sono atti differenti per fase, motivazione ed effetti.
La pubblicazione dovrà riferire con precisione quale provvedimento è intervenuto, evitando formule che attribuiscano al giudice decisioni diverse da quelle effettivamente prese.
Il provvedimento non è ancora operativo. Se il Senato lo approverà senza modifiche, potrà passare a promulgazione e pubblicazione; se Palazzo Madama cambierà il testo, sarà necessaria una nuova lettura della Camera.
Fino all'entrata in vigore restano disponibili gli strumenti già previsti dall'ordinamento, compresi rettifica, aggiornamento delle notizie e tutela davanti al Garante o al giudice quando ne ricorrono i presupposti.
Per cittadini e operatori dell'informazione il prossimo dato da controllare è dunque il voto sul testo effettivo, non soltanto il titolo della proposta. Dopo l'approvazione saranno decisivi la formulazione dell'obbligo, i termini per rispondere e il rapporto con i ricorsi già esistenti.
Al 26 ottobre la novità certa è l'arrivo in Aula al Senato di una disciplina approvata in prima lettura dalla Camera, non l'esistenza di un nuovo diritto già azionabile.
L'effetto più utile potrebbe essere una cronaca giudiziaria capace di seguire i procedimenti fino alla loro conclusione, riducendo il rischio che nei motori di ricerca resti visibile soltanto l'accusa iniziale. Allo stesso tempo, l'esito favorevole dovrà essere raccontato senza semplificazioni e con gli stessi controlli professionali riservati a ogni informazione giudiziaria.
L'equilibrio concreto dipenderà dall'applicazione e dalle decisioni del Garante sui casi contestati.
