Dall’8 novembre 2026 entrerà in vigore il decreto legislativo n. 194 che recepisce la direttiva europea contro le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica, note con l’acronimo SLAPP.
Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre e riguarda l’uso abusivo del processo per scoraggiare giornalisti, editori, ricercatori, associazioni, difensori dei diritti e altre persone che intervengono su questioni di interesse pubblico.
Il punto centrale è processuale. Il decreto prevede una trattazione accelerata delle richieste di tutela, la possibilità di ottenere il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate, garanzie sulle spese e strumenti per chiedere che chi promuove l’azione presti una cauzione.
Sono previste inoltre regole sul rimborso dei costi sostenuti dalla parte bersaglio e tutele rispetto a procedimenti o decisioni provenienti da Paesi terzi.
La novità non trasforma però ogni controversia contro un giornalista o un’associazione in una SLAPP. Il giudice dovrà valutare se la domanda è manifestamente infondata oppure se il procedimento presenta elementi abusivi collegati alla volontà di ostacolare la partecipazione pubblica. Restano quindi possibili le azioni legittime a tutela della reputazione, della riservatezza o di altri diritti.
La protezione non è un lasciapassare per pubblicare informazioni false né sostituisce i normali doveri di verifica.
Un altro limite importante è l’ambito della direttiva, costruito soprattutto sulle controversie civili con implicazioni transfrontaliere. Il concetto è ampio, ma non coincide automaticamente con qualsiasi causa interamente italiana. Durante l’esame parlamentare dello schema di decreto è stato sottolineato che la disciplina europea stabilisce garanzie minime e lascia agli Stati la possibilità di prevedere tutele più estese.
Per capire se una situazione concreta rientra nel nuovo quadro servirà quindi esaminare domicilio delle parti, luogo dei fatti e altri collegamenti rilevanti.
Per una redazione la conseguenza pratica è duplice. Da un lato aumenta la possibilità di reagire rapidamente quando una causa appare costruita per intimidire o esaurire economicamente chi informa. Dall’altro resta essenziale documentare il lavoro: fonti, richieste di replica, passaggi di verifica, interesse pubblico e distinzione tra fatti e opinioni.
Una buona archiviazione editoriale rende più solida la difesa e aiuta il giudice a riconoscere la natura della controversia.
Il decreto arriva dopo il ritardo italiano nel recepimento della direttiva e dopo l’avvio di una procedura di infrazione europea. L’entrata in vigore dell’8 novembre chiude il passaggio normativo, ma la sua efficacia reale dipenderà dall’interpretazione dei tribunali e dalla capacità degli interessati di attivare gli strumenti previsti.
Per chi riceve una citazione o una richiesta risarcitoria non basta quindi invocare genericamente le “querele temerarie”: occorre una valutazione legale tempestiva, fondata sul testo del decreto e sulle caratteristiche precise del procedimento.
