Un sondaggio politico è una stima fatta su un campione. Non è il risultato di un’elezione e non è la somma dei commenti lasciati sotto un post.
Che cosa lo distingue da un’opinione spontanea
Si parte da persone raggiunte con un metodo dichiarato, non da chi decide da solo di rispondere. L’AGCOM, nel regolamento approvato con la delibera 256/10/CSP, separa questa rilevazione dalle manifestazioni di opinione fondate sulla partecipazione spontanea.
Quelle rilevazioni non possono essere pubblicate con il nome di sondaggio. Il punto non è il tono della domanda. È il modo in cui si scelgono le persone che rispondono.
Il campione non è il Paese in miniatura. È un sottoinsieme da cui si stima un orientamento, con un’incertezza che dipende da quanti rispondono e da come sono stati contattati.
Due rilevazioni della stessa settimana possono divergere senza che una sia falsa. Possono avere sentito persone diverse, in giorni diversi, con domande diverse.
Chi fissa le regole
La legge 22 febbraio 2000, n. 28, detta par condicio, regola l’accesso ai mezzi di informazione in campagna elettorale. L’articolo 8 riguarda i sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti di voto.
La legge 31 luglio 1997, n. 249 affida all’AGCOM la vigilanza sulla pubblicazione di questi sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa. Il regolamento operativo è la delibera 256/10/CSP.
Fuori dal periodo di divieto, i risultati si diffondono solo con una nota informativa. La legge chiede, tra l’altro, chi ha realizzato il sondaggio, chi lo ha commissionato e chi lo ha acquistato.
La nota deve indicare anche i criteri del campione, il metodo di raccolta e di elaborazione, il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento.
Vanno indicate le domande, la percentuale di chi ha risposto a ciascuna domanda e la data in cui il sondaggio è stato fatto. Senza questi elementi il numero resta un titolo, non una rilevazione pubblicabile.
La legge 28/2000 aggiunge un passaggio: gli stessi elementi vanno resi disponibili per intero su un sito tenuto dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio.
I quindici giorni di silenzio
Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici i risultati di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori. Lo dice il comma 1 dell’articolo 8.
Il divieto vale anche se la rilevazione è stata fatta prima di quei quindici giorni. Non basta aver chiuso le interviste in anticipo per pubblicare il dato a ridosso del voto.
L’AGCOM ha precisato che il divieto non si aggira riportando una dichiarazione in cui un esponente politico cita quei risultati. Il silenzio riguarda la diffusione del dato, non solo la firma dell’istituto.
Il divieto è legato alle consultazioni. In un periodo ordinario, senza quel conto alla rovescia, la pubblicazione resta lecita se la nota informativa c’è.
Per questo un sondaggio nazionale può uscire a mesi dal voto. Nei quindici giorni prima delle urne deve invece sparire dai mezzi di informazione, anche se il file esiste già.
Che cosa una percentuale non dice
La percentuale è una stima sull’universo dichiarato, di solito gli elettori o chi dice di andare a votare. Non è un seggio alla Camera o al Senato.
Il passaggio dal voto ai seggi dipende dalla legge elettorale, dai collegi e dalle coalizioni. Una somma fatta a mente fra i partiti non assegna la maggioranza.
Il numero non dice come si comporterà chi oggi risponde di non sapere. La quota di chi non risponde è tra le informazioni che la legge vuole visibili, proprio perché sposta la lettura.
Confrontare due istituti senza allineare domanda, date e universo produce una classifica illusoria. Il dato utile è la scheda: chi ha chiesto la rilevazione, quando, su quante persone e con quale domanda.
Perché la domanda resta quando esce un numero nuovo
Ogni rilevazione nuova riaccende la stessa questione: quel numero si può pubblicare, e che cosa manca per leggerlo. La risposta non sta nel singolo istituto.
Sta nel distinguere un campione dichiarato da un clic spontaneo, nel leggere la nota informativa e nel sapere se si è dentro o fuori dai quindici giorni.
Il committente non è un dettaglio di cortesia. Un giornale, un partito o un’istituzione possono chiedere la stessa domanda e ottenere attenzione diversa. La legge vuole il nome di chi paga proprio per questo.
Nemmeno il metodo è unico. Si può intervistare al telefono, online o con un mix. Il regolamento non impone un solo canale: impone di dichiararlo, insieme a quanti non hanno risposto.
Un sondaggio sul gradimento di un governo non è la stessa scheda di un sondaggio sulle intenzioni di voto. Il primo chiede un giudizio. Il secondo chiede che cosa si voterebbe se si andasse ora alle urne.
Leggerli come se fossero la stessa cosa sposta il significato del numero. La nota informativa serve anche a vedere quale domanda è stata fatta, non solo quale percentuale è finita nel titolo.
Il margine di incertezza non è un optional da esperti. Se la nota lo riporta, due partiti separati da un punto possono essere indistinguibili. Se non lo riporta, il titolo suggerisce un ordine più netto di quello che la rilevazione sostiene.
