Le sanzioni dell’Unione europea — in linguaggio giuridico “misure restrittive” — sono uno strumento di politica estera e di sicurezza comune. Non sono una sentenza penale contro uno Stato o una popolazione. Servono a indurre un cambiamento di comportamento di governi terzi, entità o persone, in risposta a violazioni del diritto internazionale, minacce alla pace, violazioni dei diritti umani, proliferazione di armi o terrorismo.
L’UE può applicare le sanzioni delle Nazioni Unite (trasponendole automaticamente) e può adottare misure autonome, più ampie o aggiuntive rispetto a quelle ONU. Esistono anche regimi “ibridi” ONU/UE e regimi tematici (per esempio contro la tortura, i cyberattacchi o l’uso di armi chimiche) che non sono legati a un solo paese.
Chi decide e come si adottano
Il fondamento è negli articoli 29 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e 215 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE). Le decisioni in materia di politica estera e sicurezza comune sono adottate dal Consiglio dell’Unione europea all’unanimità, di norma su proposta dell’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
Il percorso tipico: proposta dell’Alto rappresentante; esame nei gruppi preparatori del Consiglio (in particolare RELEX); accordo in Coreper II; adozione della decisione PESC da parte del Consiglio; pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Se la decisione prevede congelamento di beni o misure economiche, serve un regolamento del Consiglio (proposta congiunta Alto rappresentante e Commissione) che ne definisce l’ambito e le modalità di applicazione uniforme negli Stati membri.
Le misure autonome sono spesso rivedute a scadenza (spesso 12 mesi) e possono essere rinnovate, estese o revocate. Chi è inserito in elenco ha diritto di essere informato e di chiedere la delisting, con tutela giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’UE.
Tipi di misure
Le più frequenti sulle persone e sulle entità sono: divieto di viaggio (ingresso e transito nel territorio UE); congelamento di fondi e risorse economiche; divieto di mettere a disposizione fondi o risorse a favore dei soggetti designati. Sul piano settoriale e commerciale si aggiungono embarghi sulle armi (lista militare comune UE), restrizioni su beni a duplice uso, divieti di import/export di categorie di merci, restrizioni finanziarie, limitazioni a servizi, porti, navi e tecnologie.
Le sanzioni diplomatiche (sospensione di visite, cooperazione, eventi) e le misure di soft power completano il quadro. L’obiettivo dichiarato dalle istituzioni UE non è “punire la popolazione”, ma colpire élite, reti di finanziamento e settori strategici che sostengono la condotta contestata.
Dove si applicano e chi deve rispettarle
Le misure restrittive UE valgono nella giurisdizione dell’Unione: sul territorio degli Stati membri, a bordo di navi e aerei sotto bandiera di uno Stato membro, per cittadini e società UE anche quando operano all’estero, e per chi fa affari all’interno dell’UE. Banche, assicurazioni, esportatori, intermediari e professionisti devono applicare i controlli di conformità (screening liste, blocco trasferimenti, segnalazioni).
Eludere le sanzioni — tramite società schermo, false dichiarazioni doganali, triangolazioni o “sanzioni busting” — è il punto debole storico del sistema. Per questo l’UE ha rafforzato la cooperazione con partner G7 e ha spinto verso l’armonizzazione penale delle violazioni.
Violare le sanzioni: il nuovo regime penale
Fino a pochi anni fa la violazione delle misure restrittive era punita in modo molto disomogeneo tra Stati membri. Con la direttiva (UE) 2024/1226 il Consiglio e il Parlamento hanno fissato norme minime su reati e sanzioni. In Italia il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, ha recepito la direttiva introducendo nel codice penale fattispecie specifiche (tra cui l’art. 275-bis c.p. sulla violazione delle misure restrittive dell’Unione).
Le condotte intenzionali tipiche includono: mettere fondi a disposizione di soggetti designati; non congelare beni; concludere operazioni vietate; importare o esportare beni soggetti a embargo; eludere i divieti di viaggio. Per le persone fisiche sono previste pene detentive e pecuniarie graduate; per le persone giuridiche responsabilità e sanzioni (anche percentuali del fatturato globale e interdittive). Il coordinamento investigativo in Italia coinvolge anche la procura nazionale antimafia e antiterrorismo per i reati indicati.
Limiti e controversie documentate
Le sanzioni non sono magiche: non sostituiscono la diplomazia né garantiscono un cambio di regime. Possono avere effetti collaterali su terzi, catene di approvvigionamento e prezzi (energia, materie prime). Possono essere aggirate. La loro legittimità e proporzionalità sono oggetto di contenzioso dinanzi ai giudici dell’UE. Restano, però, lo strumento non militare più usato dall’Unione per rispondere a crisi esterne senza ricorrere alla forza.
