L’articolo 415-bis del codice di procedura penale obbliga il pubblico ministero, se non chiede l’archiviazione, a notificare all’indagato e al difensore un avviso di conclusione delle indagini preliminari. È il passaggio che rende conoscibili gli atti e apre un contraddittorio anticipato prima dell’eventuale azione penale.
Cosa deve contenere
L’avviso indica in forma sommaria il fatto contestato, le norme che si assumono violate, data e luogo. Informa che la documentazione è depositata presso la segreteria del PM e che si può prenderne visione e copia. In certi reati (come maltrattamenti o stalking) la notifica riguarda anche la persona offesa o il suo difensore.
I venti giorni della difesa
Entro venti giorni l’indagato può presentare memorie, produrre documenti, depositare investigazioni difensive, chiedere nuovi atti di indagine o chiedere di essere interrogato. Se chiede l’interrogatorio, il PM deve procedervi. Nuove indagini disposte su richiesta vanno compiute di regola entro trenta giorni, con possibile proroga del GIP.
Cosa non è
Il 415-bis non è una condanna e non è ancora la richiesta di rinvio a giudizio. Dopo il termine difensivo il PM può chiedere l’archiviazione oppure esercitare l’azione penale. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è stata preceduta dall’avviso previsto dalla legge.
Perché conta per il lettore
Nei casi mediatici, come le chiusure di indagine su omicidi storici, l’avviso spiega perché i giornali parlano di «fine indagini» e di «verso il processo» senza che esista ancora un’udienza preliminare. Resta la presunzione di non colpevolezza finché non c’è una sentenza definitiva.
